Stress da lavavetri ai semafori: appartiene alla cognizione del giudice amministrativo l’azione con la quale l’utente della strada, lamentandone un danno, si dolga della mancata adozione da parte dell’amministrazione comunale di misure atte ad interrompere la pratica dell’accattonaggio all’incrocio in cui l’attore si trova abitualmente a transitare.
Tale il principio che può ricavarsi da una recente decisione della S.C. oggetto di una singolare vicenda giudiziaria.
a cura della Redazione di Pluris/Cedam
Il ricorrente infatti si era rivolto al giudice ordinario per ottenere la condanna del comune di residenza al risarcimento del danno esistenziale patito quale “cittadino automobilista circolante e fruitore delle strade pubbliche”, e costantemente vittima “di disagio ed ansia derivanti dalla pratica di pedoni ben vestiti e ben pasciuti, anche deambulanti con stampelle e, muniti di cartello, marsupio e berretto”, soliti all’impianto semaforico a chiedere denaro agli automobilisti.
Confermando le pronunce impugnate, la Corte regolatrice osserva che la posizione soggettiva di cui l’attore pretende la tutela non è, nemmeno in astratto, qualificabile in termini di diritto soggettivo, ma, semmai, di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, giacché, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del cod. proc. amm., sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità di questo giudice le controversie relative ad atti, provvedimenti od omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi ed agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
Stress da lavavetri ai semafori.
Alla cognizione del giudice amministrativo -giudice del legittimo esercizio della funzione amministrativa- sono infatti attribuite le domande di risarcimento del danno che si ponga in rapporto di causalità diretta con l’illegittimo esercizio del potere pubblico, mentre resta riservato al giudice ordinario soltanto il risarcimento del danno provocato da “comportamenti” della pubblica amministrazione i quali non trovano rispondenza nel precedente esercizio di quel potere. In ogni caso, anche se si volesse ipotizzare l’esistenza di una situazione di diritto soggettivo facente capo all’attore, conclude la Cassazione, la questione ricadrebbe nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale prevista dall’art. 133, comma 1, lett. q), cod. proc. amm., trattandosi di controversia relativa alla mancata adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana. Di qui il rigetto del ricorso e la dichiarazione di giurisdizione del giudice amministrativo.
Esito del ricorso:
Rigetta, Tribunale di Udine, sentenza 12 settembre 2013, n. 1109
Riferimenti normativi:
Art. 2051 c.c.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 7
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133
Precedenti giurisprudenziali:
Cass. Civ., Sez. Unite, Ord., 1 giugno 2015, n. 11292
Cass. Civ., Sez. Unite, 2 luglio 2015, n. 13568