Confermata l’autonomia da parte della Corte di Cassazione, a titolo di risarcimento, nel caso della mancata prestazione del consenso informato del paziente e, altresì, dell’invalidità del consenso prestato in forma orale. Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2018 n. 7248

In primis si rammenta l’autonoma rilevanza in caso di mancato recepimento da parte del sanitario del consenso informato. Infatti, la Cassazione richiamando la sentenza n.11950/2013 rammenta ancora una volta che:

Sotto il profilo della rilevanza risarcitoria, la mancata prestazione del consenso informato da parte del paziente, assume una rilevanza autonoma tanto che tale violazione di dover informare il paziente può comportare sia un DANNO ALLA SALUTE, che un DANNO DA LESIONE DEL DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE (Cass. civ. n. 2854/2015).

Situazioni risarcitorie in caso di mancato consenso informato del paziente

La Terza sezione della Cassazione Civile con la recente sentenza del 23 marzo 2018 n. 7248
prospetta quattro situazioni risarcitorie in caso di omesso o mancato consenso, e più precisamente:

  1. Risarcimento limitato al danno alla salute (morale e relazionale) subito dal paziente in caso di omessa o insufficiente informazione in relazione ad un intervento che, per la condotta colposa del medico,
    ha cagionato un danno alla salute ma il paziente, hic et nunc, avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In
    questo caso il risarcimento sarà limitato al danno alla salute (morale e relazionale) subito dal paziente.
  2. Risarcimento esteso anche al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione se omessa o insufficiente informazione in relazione ad un intervento che, per la condotta colposa del medico, ha
    cagionato un danno alla salute qualora il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi.
  3. Risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e valutazione della lesione alla salute come danno differenziale tra situazione successiva e precedente all’intervento (comunque
    patologica) se omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a
    causa della condotta non colposa del medico nel caso in cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi.
  4. Risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione solo se il paziente ha subito inaspettate conseguenze dell’intervento senza la necessaria predisposizione ad affrontarle e accettarle in caso di omessa informazione in relazione ad un intervento correttamente eseguito che non ha cagionato alcun danno alla salute del paziente.

Gravità dell’offesa e invalidità del consenso orale

La Suprema Corte rammenta, altresì, che la condizione di risarcibilità è che il danno non patrimoniale patito superi un livello minimo di tollerabilità, valutando la soglia della gravità dell’offesa (Cass. civ. Sez. Unite., n.26972/2008 e n. 26975/2008) precisando, inoltre, che è da ritenersi esclusa la validità del consenso prestato verbalmente in quanto modalità impropria di acquisizione dello stesso (Cass. civ. n. 19212/2015).

 

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