Come funziona il risarcimento danni in caso di incidente sportivo? Nel caso ci si trovi in ambito di responsabilità civile da infortunio sportivo è possibile invocare l’attenuante del c.d. “rischio consentito” alla luce del fatto che la condotta di gioco tenuta dall’agente sia posta in contrasto con le regole del gioco ma risulti priva dell’elemento volontario di arrecare un danno all’avversario?
Risarcimento danni in caso di incidente sportivo: un caso specifico
La sentenza Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2018 n. 11270 in commento tratta di un infortunio sportivo occorso durante una partita di calcio amichevole. Nello specifico caso un giocatore, arrivando da tergo in scivolata, colpiva l’avversario procurandogli lesioni personali di carattere permanente.
Nel giudizio di I° grado la richiesta di risarcimento danni avanzata dal danneggiato veniva respinta e, altresì, la Corte d’Appello di Genova confermava la precedente decisione. Giunta la vicenda avanti la Corte di Cassazione anche quest’ultima, nonostante l’azione lesiva posta in essere dal giocatore fosse contraria alle regole del gioco, confermava la sentenza della Corte d’Appello ritenendo la condotta priva dell’elemento doloso e non eccessiva in ordine alle finalità del gioco e quindi non dovuto il risarcimento dei danni.
Responsabilità nei danni sportivi: Una sentenza della Cassazione
Pertanto, in riferimento alla richiesta danni per responsabilità civile in ambito sportivo la condotta tenuta dall’agente è attenuata nel caso ci si trovi in presenza di un collegamento funzionale tra il gioco e l’evento lesivo.
Tale scriminante viene meno nel caso in cui la condotta lesiva tenuta venga posta in essere con l’intento di ledere l’antagonista oppure con una violenza incompatibile con la tipologia di gioco.Infatti, secondo la Suprema Corte, sussiste la responsabilità dell’agente per danni in caso di incidente sportivo:
a) nel caso di atti compiuti con lo specifico scopo di ledere l’incolumità dell’avversario pur in assenza di violazione delle regole del gioco;
b) sebbene in presenza di nesso funzionale con l’attività sportiva, qualora venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero con il contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano;
Diversamente, invece, secondo la Cassazione la responsabilità per danni occorsi durante un evento sportivo non sussiste se:
c) le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività;
d) pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso e non presenti le caratteristiche di abnormità di cui all’ipotesi sub b).
Incidente sportivo: quando vengono risarciti i danni
Pertanto, la Corte di Cassazione conferma la correttezza da parte della Corte d’Appello di Genova nell’applicazione dei principi regolatori della materia con una valutazione in fatto non censurabile in sede di legittimità. In particolare il Giudice del secondo grado ha accertato che: durante una partita di calcio amichevole “…l’evento lesivo si è verificato nel corso di una tipica azione di gioco volta a sottrarre all’avversario il controllo della palla e ad impedirgli di andare in porta”, e pertanto l’azione era funzionalmente collegata alla finalità del gioco… ”; mancava, di fatto, nella fattispecie in esame la prova che l’agente avesse agito intenzionalmente per arrecare un danno ingiusto all’avversario.
Nel caso de quo, quindi, la risposta al quesito iniziale relativo al risarcimento dei danni alla luce delle predette considerazioni non può che essere affermativa in quanto la responsabilità dell’agente è stata esclusa in considerazione del fatto che il danno non era da ritenersi “non iure datum” ovvero privo di cause giustificative.
a cura dell’Avv. Simone Padovani