Responsabilità medica, la mancanza del consenso informato non fonda la colpa
La sentenza n. 21537/2015, in tema di consenso informato e colpa, è da condividere in pieno nella parte in cui ribadisce il principio che la valutazione del comportamento del medico, sotto il profilo penale, non ammette un diverso apprezzamento a seconda che l’attività sia stata prestata con o in assenza di consenso.
a cura di Roberto Bartoli – Professore associato di diritto penale nell’Università di Firenze
Meno condivisibile là dove, sulla scia di quanto espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2437/2009, si continua ad affermare che la mancanza o invalidità del consenso non ha alcuna rilevanza penale: vero, infatti, che a rigore un’attività esercitata sulla persona in assenza di consenso non può essere qualificata come violenza o minaccia, è anche vero che in una prospettiva teleologica volta a valorizzare istanze fortemente personalistiche questi concetti risultano ormai mutati, basti pensare a come sono interpretati rispetto alla fattispecie di violenza sessuale.
Riferimenti: