Con sentenza del 25 novembre 2014, n. 24988, la Suprema Corte ha ribadito che, ove l’illecito civile integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento.

Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell’art. 2947, comma 3, c.c., a tenore della quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato” non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.

Il principio, già enunciato dalle Sezioni Unite, è stato ora ribadito dal giudice di legittimità in una recente pronuncia.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni conseguenti ad un sinistro stradale ritenendo prescritto il relativo diritto sul rilievo dell’applicabilità della prescrizione biennale e non già della più lunga prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c. in quanto, pur avendo il danneggiato riportato lesioni personali, aveva omesso di sporgere querela.

A cura della Redazione di Pluris-Cedam

Esito del ricorso:
Cassa con rinvio, Corte di Appello di L’Aquila, sentenza 11 ottobre 2010, n. 691

Riferimenti normativi:
Artt. 2043, 2935, 2947 c.c.
Artt. 124, 157 c.p.

Precedenti giurisprudenziali:
Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., 18 novembre 2008, n. 27337 (rv. 605537)
Cass. Civ., Sez. III, 25 novembre 2014, n. 24988