Il lavoratore aggredito da terzi lungo la strada per recarsi a lavoro o per farvi ritorno ha diritto all’indennità temporanea e alla relativa rendita a titolo di infortunio lavorativo ”in itinere”, da ritenersi indennizzabile anche in presenza di eventi dannosi imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato.
Anche il giudice di merito, tuttavia, ha rigettato la domanda della lavoratrice sull’assunto per cui il fatto doloso dell’aggressore aveva reciso il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negativi, ad essi connessi. In altri termini secondo il giudice di prime cure i danni patiti dalla donna a seguito dell’aggressione non potevano essere indennizzati dalla assicurazione poiché completamente estranei alla responsabilità assunta dall’Inail, il percorso casa-ufficio dovendosi considerare fattore privo di incidenza sul giudizio di responsabilità relativo alla vicenda.
La donna ha quindi deciso di rivolgersi alla Corte di cassazione per ottenere una riforma del dictum giurisdizionale.
Nel ricorso depositato è stata evidenziata l’illegittimità della pronuncia sotto il profilo della violazione di legge. In particolare la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata laddove quest’ultima non ha ritenuto che ai fini della tutela previdenziale dell’infortunio in itinere debbano rilevare anche i fatti dannosi e imprevedibili ed atipici purché indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato.
La Corte di legittimità, ribaltando l’interpretazione contenuta nella sentenza impugnata, ha accolto il ricorso per l’effetto riconoscendo il diritto all’indennizzo così come chiesto dalla lavoratrice.
Nel motivare la sentenza, i giudici della Suprema Corte hanno osservato come in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, debba ritenersi indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore “in itinere” ove questo sia disceso da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato.
Il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro oppure, come nel caso di specie, per far ritorno da lavoro, infatti, deve assumersi come protetto id est ricollegabile, sebbene in maniera indiretta, allo svolgimento dell’attività lavorativa prestata dal dipendente, con il mero limite del rischio elettivo ricorrente, come ricorda la stessa Corte di legittimità in altri precedenti (ex multiplis sent. Cass. n. 15047 del 2007), solo laddove il comportamento del lavoratore sia risultato abnorme, volontario ed arbitrario, ossia tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti la normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento secondo l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
La sentenza merita apprezzamento per il tecnicismo della ricostruzione adottata dai giudici romani, volto a relegare la preclusione dell’indennizzo a spazi ristretti, in omaggio alla concezione solidaristica del lavoro che trova ampia protezione
Cass. Civ., Sez. lavoro,10 luglio 2012, n. 11545