Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco

I passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto all’art. 7, Reg. (CE) n. 261/2004 quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.

Gli effetti della compensazione dovuta in caso si ritardo di più di tre ore non sembrano sproporzionati alla luce dell’obiettivo perseguito dal Reg. (CE) n. 261/2004 che è quello di garantire un livello elevato di tutela dei passeggeri aerei.Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco


Ciò tanto più, come ha precisato la Corte nella sentenza Sturgeon ea., in quanto i vettori aerei non sono tenuti al versamento di una compensazione pecuniaria qualora siano in grado di provare che la cancellazione del volo o il ritardo prolungato sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo. Inoltre, gli obblighi assolti in forza del Reg. (CE) n. 261/2004 non compromettono il diritto di tali vettori di chiedere il risarcimento a qualsiasi soggetto che abbia cagionato un ritardo, compresi i terzi, conformemente all’art. 13 di tale regolamento.

Negato imbarco

Infine, la Corte ha anche dichiarato che l’importo della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero di un volo ritardato, che giunge alla destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, può essere ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 7, par. 2, lett. c), di detto regolamento, quando, per un volo che non rientra nell’art. 7, par. 2, lett. a) e b), il ritardo rimane inferiore a quattro ore. L’onere finanziario imposto ai vettori aerei in caso di ritardo del volo di più di tre ore può quindi essere nullo o notevolmente ridotto.

Alla luce di quanto precede, l’A. è dell’avviso che l’art. 7, Reg. (CE) n. 261/2004 sia compatibile con il principio di proporzionalità.

Gli artt. 5, 6 e 7, Reg. (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Reg. (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati come segue:

– i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto all’art. 7, Reg. (CE) n. 261/2004 quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo;

– essi sono compatibili con la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 9 dicembre 1999, con il principio di proporzionalità nonché con il principio della certezza del diritto.

Sent. 15 maggio 2012, n. Cause riunite C-581/10 e C-629/10