L’IMU, di fatto, nasce in sostituzione della componente immobiliare dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici) unificando in una medesima imposta gli obblighi fiscali inerenti il possesso di una o più unità immobiliari.
L’art. 13 del D.L. 06.12.11 n. 201 denominato “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” anticipa di due anni l’entrata in vigore dell’IMU, originariamente fissata per l’anno 2014.
Il calcolo ai fini dell’Imu viene eseguito sulla base imponibile costituita dal valore dell’immobile determinato sulla base della rendita catastale rivalutata, con riferimento agli immobili iscritti al catasto fabbricati, con l’ulteriore applicazione di alcuni moltiplicatori.
Sono previste tre scadenze di pagamento (seppur solo per i proprietari di ”prima casa”), ciascuna delle tre rate sarà pari a un terzo dell’imposta, calcolata applicando l’aliquota base del 4 per mille, così come previsto dal Governo, in attesa che i Comuni determinino la propria aliquota. Il primo versamento è stato fissato entro il 16 giugno, (ma ci sarà uno slittamento al 18 in quanto il 16 è un sabato), il secondo entro il 17 settembre e, per questa seconda tranche, si potrà pagare non solo attraverso il modello F24 dell’Agenzia delle entrate, ma anche con il bollettino postale.
La terza e ultima rata dovrà essere pagata entro il 17 dicembre «a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio delle precedenti rate».
I Comuni, infatti, entro il 30 settembre, potranno aumentare o diminuire l’aliquota base dello 0,2 per cento determinando il valore dell’ultima rata.
L’aliquota di base vedrà un rincaro rispetto all’Ici in quanto l’Imu prevede ulteriori imposte sui redditi fondiari ed immobili non locati.
Chi sarà tenuto al versamento dell’Imu saranno i proprietari di immobili (inclusi i terreni e le aree edificabili) a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare del diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi.
L’imposizione dell’imposta ai fini Imu deriva dal possesso di immobili, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 30.12.92 n. 50 quali fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli, compreso l’abitazione principale e le sue pertinenze.
VECCHIA ICI O NUOVA IMU?
Con il D.L. n. 201 del 2011 vi è così un ritorno al passato che ripristina, di fatto, la tassazione dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, le quali dal 2008 in poi, erano state esentate dal versamento dell’Ici, salvo alcuni immobili catalogati di “pregio”.VECCHIA ICI O NUOVA IMU
Il Governo ha inserito nelle pieghe del decreto legge fra le unità immobiliari soggette a tassazione Imu anche gli immobili rurali ad uso strumentale precedentemente esclusi dal versamento dell’imposta comunale.
Seppur vi è da segnalare che dopo varie discussioni al Senato sono state approvate alcune variazioni e modifiche al testo originario, specificatamente in ordine all’Imu agricola, di non poco conto e che dovrebbero dare maggior “respiro” ai destinatari dell’imposta, e che al momento sono al vaglio della Camera. VECCHIA ICI O NUOVA IMU
Di seguito le tre novità sostanziali:
– L’introduzione di esenzioni sia per soggetti che per territori.
Si tratta di agevolazioni per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali compensate da aggravio di moltiplicatore per il calcolo della imposta per i oggetti non agricoli e dell’esenzione dal pagamento per i terreni classificati di montagna o parzialmente di montagna correggendo la precedente formulazione riferita ai comuni oltre i 1000 metri di altitudine.
– L’introduzione di un meccanismo di acconto, verifica ed infine saldo dell’imposta.
– L’introduzione di un tetto massimo d’imposta dovuta dal settore.
Risulta quest’ultima la novità maggiormente rilevante, infatti, il gettito complessivo d’imposta è calcolato in via preventiva e su quell’importo saranno parametrate le aliquote di calcolo.
Si tratta di 135 milioni per i fabbricati e di 89 per i terreni.
Stabilito un gettito in via presuntiva da parte del Ministero dell’Economia si dovrà, infatti, attendere l’accatastamento di tutti i fabbricati entro il 30 novembre per conoscere quanto effettivamente sia la base imponibile, le aliquote saranno ricombinate al fine di raggiungere, o rimanere a seconda dei casi, entro quell’importo.
Non sono pochi coloro che pensano (e sperano) che le aliquote si ridurranno in maniera significativa.
Viene stabilito l’incremento del moltiplicatore (da 130 a 135) per la definizione della base imponibile IMU dei terreni posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, mentre è mantenuto il moltiplicatore a 110 per i soggetti agricoli.
È stabilito che, per i fabbricati strumentali per i quali é prevista un’aliquota IMU del 2 per mille, il versamento dell’imposta avvenga in due rate pari al 30% in acconto e al 70% a saldo rispettivamente entro il mese di giugno e di dicembre.
Per l’anno 2012, il versamento dell’IMU complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter del D.L. n. 201/2011 sarà effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre.
Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, purchè da loro condotti, viene introdotta una franchigia fino a 6.000 euro oltre ad un abbattimento del tributo che progressivo al contrario (70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a 15.500; 50% da 15.500 a 25.500 euro; 25% da 25.500 a 32.000 euro).
Altresì, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, è previsto un abbattimento della base imponibile, limitatamente al periodo in cui sussistono dette condizioni.
Per quanto riguarda la dichiarazione IMU, la stessa va presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio con termine per i Comuni per deliberare le aliquote sino al 30 settembre 2012 (termine precedentemente fissato al 30 giugno).
Vi è da evidenziare che in ordine al DL di semplificazione fiscale, come detto attualmente all’esame della Camera, sembrerebbe presentare alcuni profili d’incostituzionalità nella parte riguardante l’adeguamento delle aliquote IMU.
Infatti, l’utilizzo del D.P.C.M. al fine di modificare le aliquote Imu violerebbe l’art. 23 della Costituzione in quanto nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base ad una Legge.
Nell’auspicio che all’atto della pubblicazione del presente sia stata fatta chiarezza in ordine alle molteplici problematiche che gravitano attorno alla suddetta imposta, ringrazio tutti i lettori invitandoli ad inviare eventuali loro quesiti, di carattere legale, ai quali cercherò di dare risposta compatibilmente con i miei impegni di studio.
Avv. Simone Padovani