SICUREZZA DELLE CURE E RESPONSABILITA’ MEDICA in ambito civile:

La Legge Gelli n. 24 dell’8 marzo 2017
In vigore dal 1 aprile 2017

a cura dell’Avv. Simone Padovani

La legge n. 24 dell’ 8 marzo 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) ha rivoluzionato il comparto della responsabilità medica sia in ambito civile che penale. Di fatto, l’intento del legislatore all’atto della sua formulazione oltre che indirizzato alla sicurezza delle cure in sanità, perseguiva, altresì, lo scopo deflattivo e, quindi, di porre un freno al dilagante contenzioso scaturito negli ultimi anni in ambito della cd. “malpractice medica”. La quale, peraltro, ha generato di converso una pratica diffusa comunemente denominata quale medicina difensiva, attuata dagli operatori del settore al fine di tentare di diminuire il rischio di futuri contenziosi.

Gli aspetti che la predetta normativa riforma sono molti e sia, come detto, di carattere penale che civile, seppur in questo breve excursus, preme portare l’attenzione del lettore su alcuni articoli della Legge 24/2017 di carattere prevalentemente civile e, più precisamente, i seguenti:

Art. 7 – Natura contrattuale ed extracontrattuale della responsabilità medica: Il cd. “doppio binario”;

Innanzitutto l’art. 7 della L. n° 24/2017 vede l’introduzione di una sorta di doppio binario in ordine alla responsabilità medica. Di fatto, ciò si estrinseca nella differente natura del rapporto che s’incardina con il paziente a fronte del diverso soggetto con cui interagisce. Pertanto, la responsabilità della struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, vede l’applicazione dell’art. 1218 c.c. con la conseguenza che il rapporto intercorso con il paziente è da ritenersi di natura contrattuale. Diversamente da quella del medico che, invece, vede l’applicazione dell’art 2043 c.c. e che, conseguentemente, a parte l’eventualità in cui il medico abbia assunto specificatamente un’obbligazione contrattuale con il paziente, è da considerarsi di natura extracontrattuale.

Tale dicotomia trova prima di tutto, nel caso di azione per responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione ordinario di 10 anni, in luogo del ben più breve termine di 5 anni, nel caso in cui l’azione, invece, sia promossa nei confronti del medico per responsabilità extracontrattuale.

Un ulteriore elemento che contraddistingue le suddette fattispecie è il differente onere probatorio alle quali soggiacciono. Infatti, nei giudizi promossi ai sensi dell’art. 1218 c.c. contro la struttura sanitaria, il paziente danneggiato avrà la necessità di provare “solamente” l’assunzione dell’obbligazione da parte dell’ospedale ed il relativo inadempimento. Mentre, invece, nelle cause contro il sanitario, promosse ai sensi dell’art. 2043 c.c. incomberà un maggior onere probatorio, dovendo egli dimostrare oltre che il nesso di causalità tra la condotta e l’evento lesivo, anche la colpa del medico.

Tale inquadramento, di fatto, spazza via, i principi giurisprudenziali formatisi negli ultimi anni, a mente dei quali i pazienti danneggiati hanno fatto affidamento al fine di veder accolte le proprie richieste risarcitorie.

Art. 8 – A.T.P. e tentativo di conciliazione obbligatorio;

Stante, come detto, il carattere deflattivo della norma il Legislatore con l’art. 8, ha previsto l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

Il primo comma del predetto articolo, infatti, stabilisce che “chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.”

Pertanto, il danneggiato prima di adire il Tribunale dovrà necessariamente esperire un accertamento tecnico preventivo o, alternativamente, dar corso al procedimento di mediazione, pena l’improcedibilità del giudizio.

La domanda sarà, quindi, procedibile solamente nel caso in cui la conciliazione non sfoci in un accordo oppure non trovi la sua conclusione entro il termine perentorio di 6 mesi dall’avvio del procedimento.

Peraltro, qualora una delle parti, comprese le Assicurazioni, non partecipino al procedimento di consulenza tecnica preventiva il giudice sarà obbligato a condannare la parte rimasta contumace oltre che con l’applicazione, in via equitativa, di una pena pecuniaria, altresì, con la refusione da parte di quest’ultima delle spese di lite e di consulenza.

E, ciò, si badi bene a prescindere dall’esito del giudizio.

Art. 10 – Obbligo di Assicurazione ed Art. 14 – Fondo di Garanzia;

L’art. 10 prevede che le strutture sanitarie debbano essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per danni provocati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture stesse.

Le garanzie assicurative hanno, altresì, ai sensi dell’art. 11 una estensione temporale a copertura dei danni cagionati nei dieci anni precedenti la stipula ed, altresì, un’ultrattività per i 10 anni successivi alla cessazione definitiva dell’attività.

Alla luce, quindi, dell’obbligo assicurativo, è stato mutuato dalla responsabilità civile in campo automobilistico l’istituzione di un Fondo di Garanzia, regolato dall’art. 14, il quale interviene nei caso in cui:

1) il danno ecceda i massimali di polizza assicurativa;

2) qualora l’impresa assicurativa si trovi in stato di insolvenza;

3) qualora la struttura sanitaria o il sanitario risultino sprovvisti di assicurazione;

Art. 12 – Azione diretta da parte del paziente-danneggiato;

Un’importante novità introdotta dall’art. 12 della Legge 24/2017, come accade nel caso di danneggiati da sinistro stradale, è il diritto da parte di chi sia stato vittima di un errore medico di poter agire direttamente, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa delle strutture sanitarie e/o del medico.

Vi è da evidenziare, peraltro, che in ogni fase della trattazione del sinistro vige il diritto di accedere all’intera documentazione sia in capo all’impresa di assicurazione che all’esercente la professione sanitaria nonchè al danneggiato.

Per quanto riguarda, invece, la prescrizione dell’azione i termini rimangono quelli in precedenza analizzati. E, quindi, a seconda che ci si trovi in presenza di un obbligazione di carattere contrattuale oppure extracontrattuale è previsto, rispettivamente, il termine prescrizionale di dieci e cinque anni.

Per completezza di informazione, come detto, si precisa nuovamente che, i predetti sono solo alcuni articoli che riformano la responsabilità in ambito medico e, specificatamente, quelli richiamati riguardano strettamente l’ambito civile, stante che la riforma vede, altresì, una riforma anche in campo penale.